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[1]Entro il 31 dicembre 1940-XIX tutte le cancellate di ferro o di altro metallo, comunque destinate a recintare immobili urbani o rurali, comprese quelle adibite a recinzioni parziali di immobili od alla divisione fra immobili contigui, ed in genere tutte le cancellate aventi funzione di separazione o di isolamento di immobili, esclusi i cancelli di entrata, debbono essere rimosse e cedute come rottami all'Ente distribuzione rottami, che le terra' a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.
[2]La rimozione deve avvenire a cura e spese dei proprietari. Ove questi non vi provvedano nel periodo di tempo fissato dal prefetto, la rimozione sara' eseguita, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 7, dall'Ente distribuzione rottami all'atto del ritiro del materiale e a spese del proprietario, rivalendosi, fin dove possibile, sul prezzo di acquisto.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
