Art. 28 — Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «quadriennio».
Testo vigente dal 20 giugno 2022
