All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio e' collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo»;
  • c)al comma 2:
  • 1)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'»;
  • 2)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;
  • 3)dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;
  • e-ter)i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo»;
  • d)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio e' compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art32 · fonte del testo

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