Art. 13 — Latitanti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente alla esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di indulto. La osservanza della condizione summenzionata non e richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art13 · fonte del testo
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