Art. 7 — Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario

I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione e' obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione e' valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-28;57~art7 · fonte del testo

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