Art. 3 — Società a responsabilità limitata

La riforma della disciplina della societa' a responsabilita' limitata e' ispirata ai seguenti principi generali:

  • a)prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
  • b)prevedere un'ampia autonomia statutaria;
  • c)prevedere la liberta' di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. In particolare, la riforma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  • a)semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresi' le modalita' del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;
  • b)individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;
  • c)dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
  • d)semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;
  • e)riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della societa' e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilita';
  • f)ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonche' del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrita' del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullita' delle clausole di intrasferibilita' non collegate alla possibilita' di esercizio del recesso;
  • g)disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
  • h)stabilire i limiti oltre i quali e' obbligatorio un controllo legale dei conti;
  • i)prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonche' in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari