La riforma in materia di gruppi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle societa' controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
  • b)prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
  • c)prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo;
  • d)individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366~art10 · fonte del testo

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