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I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale gia' in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianita' di servizio e di grado, nonche' all'attivita' svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico piu' favorevole acquisito. Il personale che risultera' idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non consegua la sistemazione nei ruoli sara' collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche. Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non abbia conseguito l'idoneita' od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di eta', e' mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sara' a carico dell'ente presso il quale e' effettuato il comando. Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale. Dal 1 gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non puo' essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1975, n. 70

1

La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto in contrasto la legge sopra citata. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 3 aprile 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1975, n. 70

    La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto in contrasto la legge sopra citata. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art8 · fonte del testo

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