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E' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonche' degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge. I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attivita', interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224. Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziate ai sensi del presente articolo e ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere ad attivita', servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione. Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

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