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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare fino ai 31 dicembre 1988, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze di concreto, con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;
  • b)l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;
  • c)per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1987 al 1 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-10-09;417~art1 · fonte del testo

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