Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • 1)adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;
  • 2)determinazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il Codice civile, con il Codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato. Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile, udita la Commissione di cui all'art. 1.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1966, n. 586

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La L. 25 luglio 1966, n. 586, ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.

Testo vigente dal 14 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1965 al 14 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1966, n. 586

    La L. 25 luglio 1966, n. 586, ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;891~art6 · fonte del testo

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