Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni e del Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio. Ferma, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il Governo della Repubblica e' altresi' delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rapporto alle esigenze particolari delle Aziende stesse. Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, e' prorogata di due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega conferita al Governo con la legge 8 maggio 1952, n. 427, per il coordinamento in testi unici delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con potere di modificazioni ed integrazioni in rapporto ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi, allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181~art9 · fonte del testo

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