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Civile
Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato
Legge 20 dicembre 1954, n. 1181
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1954
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata…
- Art. 2Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 il nuovo statuto degli…
- Art. 3Le norme di cui all'art. 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica…
- Art. 4Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le…
- Art. 5Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica e'…
- Art. 6Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nei termini e con le modalita' degli…
- Art. 7Per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado…
- Art. 8Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con…
- Art. 9Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, con decreto del Presidente della…
- Art. 10Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con…
- Art. 11Sulle norme delegate da emanarsi in base agli articoli 7, 8, 9 e 10 sara' sentito il…
- Art. 12Gli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge…
