((Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974. Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura)).

Testo vigente dal 10 novembre 1970

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970. 78 parole tolte, 90 parole aggiunte.

Ai fini dell'attuazionetolto: , ai sensi dei precedenti articoli, della riforma della pubblica amministrazione, del riordinamento delle carriere, del riassetto retributivo dei dipendenti civili e militari dello Stato compresi quelli delle amministrazioni autonome dello Stato, del riordinamento retributivo delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, e delle altre particolari categorie di cui al precedente articolo 18 nonche' per la riliquidazione delle pensioni, la spesa aggiunto: della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta tolto: stabilita aggiunto: stabilito in lire 100 miliardi e tolto: l'onere aggiuntivo aggiunto: - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta tolto: fissato in lire 110 aggiunto: fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, tolto: lire 135 aggiunto: in lire 195 miliardi per l'anno 1970aggiunto: , in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire tolto: 135 aggiunto: 8,4 miliardi per l'anno tolto: 1971 aggiunto: 1974. Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art44 · fonte del testo

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