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Con decorrenza dal 1 marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto ((le nuove misure)) degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attivita' di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni. L'assegno integrativo di cui al precedente comma e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo. Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18. 1a ((Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 agosto 1969, n. 464

1a

con decorrenza dal 1 gennaio 1969

La L. 1 agosto 1969, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000."

Testo in vigore dal 10 novembre 1970 al 8 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1969 al 10 novembre 1970. 2 parole tolte, 15 parole aggiunte.

Con decorrenza dal 1 marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le tolto: misure provvisorie aggiunto: nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, … cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18aggiunto: . Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art20 · fonte del testo

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