Art. 7 — Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)

Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36~art7 · fonte del testo

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