Art. 11 — Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane

I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, in:
  • 1)spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
  • 2)spese relative alle altre funzioni;
  • 3)spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;
  • b)definizione delle modalita' per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
  • c)definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
  • d)definizione delle modalita' per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
  • e)soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
  • f)il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
  • g)valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con particolare riferimento alla specificita' dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

Testo vigente dal 6 maggio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 201/2010

    Questione infondata
    10 giugno 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lett. b ) ed f ), e 12, comma 1, lett. b ) e c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la compartecipazione relativa al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.

    Art. 8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 10 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 11 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 12 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari