Art. 9 — Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo

E' istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

  • a)l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;
  • b)il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarita' delle prestazioni;
  • c)il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)). Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed e' composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2022 al 25 febbraio 2025. 42 parole tolte, 20 parole aggiunte.

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo. tolto: Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalita' di funzionamento del Tavolo aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese o gettoni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art9 · fonte del testo

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