Art. 7 — Osservatori regionali dello spettacolo

Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

  • a)promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivita' dello spettacolo dal vivo;
  • b)verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivita' di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
  • c)promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 27 ottobre 2023, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022".

Testo vigente dal 3 novembre 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 193/2023

    Ha colpito questo articolo
    27 ottobre 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. c ), della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni. La disposizione impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, disciplinando l’assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, si pone in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. Resta comunque ferma - al fine di non vanificare la ratio di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall’art. 6 della legge n. 106 del 2022 - l’esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l’intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell’Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura. ( Precedenti: S. 293/2012 - mass 36796; S. 22/2012 - mass 36072; S. 95/2008 - mass 32262; S. 387/2007 - mass 31824; S. 387/2007 - mass 31824 ).

    Art. 5 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo · Art. 7 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo · Art. 118 cost. · Art. 6 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2022 al 3 novembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 27 ottobre 2023, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7 · fonte del testo

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