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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1° a modificare ed integrare le disposizioni vigenti in materia di privative per invenzioni industriali, per marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio e per disegni e modelli di fabbrica, raccogliendo all'uopo in un unico testo le norme dirette a determinare gli oggetti ed i soggetti di tali privative, le condizioni e le formalita' per conseguirle, e per mantenerle in vigore, la misura delle tasse dovute, la durata delle privative, le modalita' ed i limiti d'uso, le cause di nullita', di annullamento, di decadenza, di espropriazione, per ragioni di difesa nazionale o di pubblica utilita', le condizioni per la licenza obbligatoria, le forme e gli effetti della trasmissione dei diritti di privativa, le sanzioni penali e le misure cautelari;
[3]2° a coordinare le nuove disposizioni con quelle delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di proprieta' industriale, e con quelle sulla stessa materia contenute in altre leggi;
[4]3° ad emanare le norme dirette ad agevolare le invenzioni industriali e quelle dirette a favorire le invenzioni scientifiche.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1926 al 16 dicembre 2009
