Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a procedere ad una revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, riunendo in testo organico le norme di carattere legislativo, che potranno essere modificate e integrate allo scopo di una disciplina sistematica della materia e della semplificazione dei servizi medesimi.
[8]In seguito all'emanazione del testo organico delle disposizioni legislative, sara' provveduto al relativo regolamento generale.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Ciano.
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 2 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
