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[1]Chi eserciti un nuovo stabilimento industriale o uno stabilimento industriale ampliato, soggetto all'autorizzazione governativa a termini della presente legge, senza avere ottenuto detta autorizzazione, e' punito con l'ammenda fino a L. 10.000.

[2]Ove si tratti di societa' commerciali la pena si applica a ciascun amministratore.

[3]Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinera' la chiusura dei nuovi stabilimenti industriali per i quali non risultino osservate le disposizioni della presente legge.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 12 gennaio 1933 - Anno XI

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Jung - Gazzera - Balbo - Sirianni - Ciano - De Francisci Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 16 marzo 1933 al 15 maggio 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-12;141~art3 · fonte del testo

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