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[1]Il Governo del Re potra' esercitare la facolta' di cui all'articolo 1, anche separatamente per singoli rami di industria, provvedendo con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e, se del caso, con gli altri Ministri interessati, e determinando le norme di attuazione.
[2]Per quelle materie per le quali il Governo del Re provvede ai sensi della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni contenute nel decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, e del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488.
Testo in vigore dal 16 marzo 1933 al 15 maggio 1946
