Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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6 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Governo della Repubblica e', inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:
tolto: a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonche' alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee;
tolto: b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne lo inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunita' europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonche' per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunita' economica europea;
tolto: c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;
tolto: d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni, che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunita' europee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-02-01;13~art3 · fonte del testo
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