Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)armonizzazione del contenuto dell'articolo 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  • b)aggiornamento dell'articolo 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'articolo 12 del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988;
  • c)consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il baneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse;
  • d)consentire l'introduzione nei magazzini generali, gia' autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349~art5 · fonte del testo

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