Art. 20-bis — Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40
Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: "come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia";
- b)all'articolo 1, comma 2, le parole: "siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;" sono soppresse;
- c)all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio";
- d)all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi". Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Testo vigente dal 1 marzo 2006
