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[1]Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite:
- a)le norme per l'esecuzione pratica e l'impiego dei campioni delle unita' fondamentali intese ad assicurarne l'invariabilita' e la concordanza coi prototipi che saranno adottati per convenzione internazionale;
- b)i limiti d'approssimazione per i campioni dei vari tipi;
- c)le relazioni fra le unita' legali ed altre unita' derivate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Martelli - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 9 maggio 2025
