[1]I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.

[2]Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

[3]Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

[4]Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

Testo vigente dal 18 agosto 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art11 · fonte del testo

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