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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I giudizi sulle mancanze disciplinari commesse dal personale dei ruoli transitori tecnici e d'ordine forestali, sono devoluti al Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale, istituito con l'art. 10 della legge 13 dicembre 1928 n. 3141. Per le mancanze di cui trattasi saranno applicate le sanzioni comminate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 marzo 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Acerbo.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 aprile 1931 al 16 dicembre 2009
