Art. 39 sostegni — Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. (( All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis". 1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"))

Testo vigente dal 22 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021. 209 parole aggiunte.

… a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. aggiunto: All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis". 1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art39 · fonte del testo

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