Art. 16 sostegni — Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 ((non e' richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3)), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ((...)). Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Testo vigente dal 22 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021. 4 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 tolto: il aggiunto: non e' richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 tolto: non trova applicazioneaggiunto: .... Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art16 · fonte del testo

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