Art. 48 semplificazioni bis — Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

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In relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del ((decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, ((...)) si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono individuate le modalita' di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Testo in vigore dal 31 luglio 2021 al 10 novembre 2021

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  3. 11 agosto 2023 — 10 ottobre 2023per 2 mesi
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  5. 25 febbraio 2023 — 22 aprile 2023per un mese
  6. 6 agosto 2022 — 25 febbraio 2023per 7 mesi
  7. 8 luglio 2022 — 6 agosto 2022per 29 giorni
  8. 30 giugno 2022 — 8 luglio 2022per 8 giorni
  9. 1 maggio 2022 — 30 giugno 2022per 2 mesi
  10. 1 gennaio 2022 — 1 maggio 2022per 4 mesi
  11. 10 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  12. 31 luglio 2021 — 10 novembre 2021per 3 mesi
  13. 31 maggio 2021 — 31 luglio 2021testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021. 19 parole tolte, 10 parole aggiunte.

In relazione alle procedure afferenti tolto: gli aggiunto: agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal … in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo aggiunto: 18 aprile 2016, n. 50 tolto: del 2016. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del … di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, tolto: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,aggiunto: ... si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto … di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui … Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle richieste di parere di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art48 · fonte del testo

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