Decreto Semplificazioni bis

Art. 27 semplificazioni bis — Interpello ambientale

Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e' inserito il seguente: "Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica ((...)) istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. ((La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione)). Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con ((efficacia)) limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione".

Testo vigente dal 31 luglio 2021

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021. 11 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono tolto: inoltrare aggiunto: inviare al Ministero della transizione ecologicatolto: , con le modalita' di cui al comma 3,aggiunto: ... istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. aggiunto: La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, tolto: salvo aggiunto: salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con tolto: valenza aggiunto: efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di … istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito aggiunto: internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art27 · fonte del testo

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