Decreto Rilancio

Art. 8 rilancio

Proroga validita' delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti gia' in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalita' di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il piu' possibile esteso, la validita' della ricetta e' prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni ((dalla data di scadenza)). Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validita' e' prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ((ospedaliero)) o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' della ricetta e' estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia' previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 11 agosto 2014, n.114. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi ((il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista)) di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA ((e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati)). (( A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita' di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali. 5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici))

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 15 parole tolte, 277 parole aggiunte.

… la validita' della ricetta e' prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni aggiunto: dalla data di scadenza. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali di cui al comma … 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro aggiunto: ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla … rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertitoaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. La proroga automatica della ricetta di cui … comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi tolto: deve essere contattato il centro o lo aggiunto: il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province … ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFAtolto: , e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata. aggiunto: e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita' di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali. 5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art8 · fonte del testo

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