Art. 58 rilancio — Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

Le Regioni, le ((Province)) autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1. Gli aiuti sono altresi' subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Le Regioni, le tolto: Provincie aggiunto: Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art58 · fonte del testo

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