Art. 5-bis rilancio — Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
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I crediti formativi del ((quadriennio 2020-2023)), da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023
