Decreto Rilancio

Art. 36 rilancio

[1]Partecipazione al Fondo di Garanzia ((paneuropeo)) della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

[2]1.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia ((paneuropeo)), costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'((epidemia di COVID-19)) e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia ((paneuropeo)) di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro ((per l'anno 2020)), si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 5 parole tolte, 35 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia tolto: pan europeo aggiunto: paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati … per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia tolto: da aggiunto: di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. 2. Per le finalita' … in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia tolto: pan europeo aggiunto: paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al … centrale. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro aggiunto: per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art36 · fonte del testo

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