Art. 251 rilancio — Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

1.Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita' di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "a tempo indeterminato" ((sono aggiunte)) le seguenti: ", ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso". 2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 ((, commi da 355 a 359,)) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalita' di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi' autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

… dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono tolto: aggiunti aggiunto: aggiunte le seguenti: ", ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi … tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1aggiunto: , commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art251 · fonte del testo

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