Art. 248 rilancio
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82.
Abrogato dal 14 luglio 2023
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82.
Abrogato dal 14 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2020
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 14 luglio 2023. 306 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
tolto: a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';
tolto: b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalita' dell'articolo 247. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art248 · fonte del testo
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