Art. 241 rilancio — Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse ((Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti)) dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla ((pandemia di COVID-19)) in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. ((La riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale)). Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, ((nelle more della sottoposizione)) all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al ((Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti)) da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 10 parole tolte, 70 parole aggiunte.

A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo tolto: Sviluppo e coesione rinvenienti aggiunto: per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate … regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia tolto: da aggiunto: di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni … del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. aggiunto: La riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more tolto: di aggiunto: della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio … il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato tolto: per la Programmazione Economica aggiunto: interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art241 · fonte del testo

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