Art. 238-bis rilancio — Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale

Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra ((il sistema universitario nazionale e quello della)) ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ((universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza)). La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al ((decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226)), anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare ((annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca)) in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di ((partecipanti)) non superiore a trentadue unita'. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni ((, la valutazione della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19)). Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010)). ((7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca)) Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Testo vigente dal 17 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 17 agosto 2023. 41 parole tolte, 172 parole aggiunte.

Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra tolto: mondo accademico nazionale e aggiunto: il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, … per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore aggiunto: universitaria ad ordinamento speciale tolto: della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezzaaggiunto: , promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro tolto: dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: 8 febbraio 2013 aggiunto: 14 dicembre 2021, n. tolto: 45 aggiunto: 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), … al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare tolto: bandi annuali per aggiunto: annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato aggiunto: di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di … tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di tolto: frequentatori aggiunto: partecipanti non superiore a trentadue unita'. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma … la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti internitolto: .aggiunto: , la valutazione della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale … previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. aggiunto: A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010. 7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria aggiunto: e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, tolto: non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesatolto: . 8. aggiunto: e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la … del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art238bis · fonte del testo

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