Art. 198 rilancio — Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma e' consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione nonche' le modalita' di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. (( La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. )) Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 31 dicembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 13 parole tolte, 38 parole aggiunte.

tolto: Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereoIn considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID … Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europeaaggiunto: . La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art198 · fonte del testo

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