Decreto Rilancio

Art. 139 rilancio

[1]Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione ((dell'epidemia di COVID-19))

[2]1. Per favorire il rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione ((dell'epidemia di COVID-19)), le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attivita' 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalita' di riscontro del gettito incassato, per le attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, ((del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)). Analogamente, a decorrere dalle attivita' 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, ((del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)). 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia tolto: da aggiunto: di COVID-19

… dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia tolto: da aggiunto: di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di … connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, aggiunto: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attivita' 2020, … connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, aggiunto: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art139 · fonte del testo

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