Art. 113 rilancio — Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione ((della)) quota capitale di mutui e di altre forme di prestito ((contratti)) con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione ((della quota capitale)) delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. ((2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immo-bile a finalita' di edilizia giudiziaria"))

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 3 parole tolte, 132 parole aggiunte.

In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione aggiunto: della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito tolto: contratto aggiunto: contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche … dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione tolto: delle quote aggiunto: della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, … le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. aggiunto: 2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immo-bile a finalita' di edilizia giudiziaria"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art113 · fonte del testo

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