Art. 96 cura italia — Indennità collaboratori sportivi

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L'indennita' di cui all'articolo 27 ((del presente decreto)) e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione ((delle risorse)) di cui al comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 3 parole tolte, 8 parole aggiunte.

L'indennita' di cui all'articolo 27 aggiunto: del presente decreto e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni … cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito tolto: inaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla … presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione tolto: del fondo aggiunto: delle risorse di cui al comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art96 · fonte del testo

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