Art. 82 cura italia — Misure destinate agli operatori che forniscono

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((Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,)) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto segue. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del ((capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)), intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi((.)) Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.((.)) Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) o dalle unita' di crisi regionali. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 17 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 11 parole tolte, 78 parole aggiunte.

aggiunto: Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 … attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del tolto: Capo II del d.Lgs aggiunto: capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259tolto: /2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei serviziaggiunto: . Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.aggiunto: . Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta … alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza della tolto: PdC aggiunto: Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita' di crisi regionali. Le imprese fornitrici di reti e servizi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art82 · fonte del testo

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