Art. 22-quater cura italia

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I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al ((comma 5)). I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al ((comma 5)). L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto ((dall'articolo)) 22, commi 1 e 5. (( La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. )) ((4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente)) Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. Con il medesimo decreto di cui al ((comma 5)) e' stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Testo in vigore dal 19 luglio 2020 al 9 novembre 2020

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 168 parole tolte, 271 parole aggiunte.

… caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma tolto: 4 aggiunto: 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari … del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma tolto: 4 aggiunto: 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati … predetto Ministero. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto tolto: dell'articolo aggiunto: dall'articolo 22, commi 1 e 5. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 tolto: puo' essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione aggiunto: deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede tolto: Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda e' trasmessa aggiunto: dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui haaggiunto: , avuto inizio il periodo di sospensione o aggiunto: di riduzione dell'attivita' lavorativa. aggiunto: In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte tolto: dell'Inps aggiunto: dell'INPS trasmette la domanda di aggiunto: concessione del trattamento di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di tolto: una anticipazione aggiunto: un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate tolto: dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di aggiunto: dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro tolto: 15 aggiunto: quindici giorni dal ricevimento tolto: delle domande stesse aggiunto: della domanda stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul tolto: 40 aggiunto: quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte tolto: dei datori aggiunto: del datore di lavoro, tolto: l'Inps aggiunto: l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti tolto: dei datori aggiunto: del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. tolto: L'Inps provvede a regolamentare aggiunto: L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento tolto: della aggiunto: previsto dalla presente disposizione. tolto: Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro tolto: invia, in ogni caso, aggiunto: e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il tolto: saldo aggiunto: pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro tolto: 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, gia' autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano gia' provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalita' indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla aggiunto: la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del tolto: presente decreto. aggiunto: decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di … di cui al medesimo articolo 22. Con il medesimo decreto di cui al comma tolto: 4 aggiunto: 5 e' stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22quater · fonte del testo

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