Art. 15 cura italia — Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
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Fermo quanto previsto ((dall'articolo 5-bis)), per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro ((che le immettono)) in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni ((dall'invio della citata autocertificazione, i produttori)) e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni ((dall'invio della citata autocertificazione, i produttori)) e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle ((norme vigenti.)) Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio.
Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 luglio 2020
