Art. 14 cura italia — Sorveglianza sanitaria

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La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19

Testo in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art14 · fonte del testo

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