Art. 13 cura italia — Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

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Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 17 21 30 Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge. 17 21 30

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

17

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.

21

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

30

- Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dell'art. 19, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha perso efficacia a seguito della soppressione della voce numero 6 dell'Allegato 1 al medesimo D.L. da parte della Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2020 al 2 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

    - Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dell'art. 19, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha perso efficacia a seguito della soppressione della voce numero 6 dell'Allegato 1 al medesimo D.L. da parte della Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art13 · fonte del testo

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